Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ASCOLI NICOLA (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA CATANZARO-VITERBESE DEL 15/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ASCOLI NICOLA (C.U. 173/C
DEL 17/2/2004 GARA CATANZARO-VITERBESE DEL 15/2/2004).
L’ arbitro della gara Catanzaro-Viterbese, disputata nel capoluogo
calabrese il 15/2/04, riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore
Nicola Ascoli del Catanzaro perché “ mentre estraevo il taccuino dalla tasca
con entrambe la mani mi spingeva verso il basso le mie, ripetutamente e con
forza, impedendomi di estrarre il cartellino”.
Per questa infrazione disciplinare il Giudice Sportivo ha squalificato il
calciatore Nicola Ascoli per cinque gare effettive.
Avverso questa delibera ha proposto reclamo la società escludendo
trattarsi di protesta violenta ma di un semplice gesto istintivo per una
decisione tecnica non condivisa, chiedendo perciò la riduzione della sanzione.
All’ odierno dibattimento è intervenuto il sig. Bellante Fumagalli
Francesco in rappresentanza della società il quale ha insistito nei motivi del
reclamo e per l’ accoglimento delle precisate conclusioni.
Osserva la Commissione che la gravità del fatto è insita nella violenza
esercitata nei confronti del direttore di gara al quale si è addirittura impedito
dall’ estrarre il cartellino rosso dalla tasca. La tesi della società reclamante
deve essere perciò respinta; tuttavia, secondo i criteri sanzionatori utilizzati da
questa Commissione, la sanzione può essere ridotta come in dispositivo,
ritenuta in tal modo sufficientemente penalizzante per il comportamento
gravemente antiregolamentare tenuto dal calciatore.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a. riducendo a
quattro gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Nicola Ascoli.
La tassa non va addebitata.
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