Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 248/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 248/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., alla società A.S. Latina viene contestata la violazione di cui all’art. 9 commi 1) e 2) del Codice di Giustizia Sportiva, perché, al termine della gara Latina-Tivoli del 22 febbraio 2004, un gruppo di tifosi entrava in campo attraverso un cancello non chiuso a chiave e, malgrado l’intervento delle Forze dell’Ordine, alcuni riuscivano a colpire con calci e pugni due calciatori, Passalacqua e Levanto tesserati per la società A.S. Latina. La società deferita ha fatto pervenire una corposa memoria difensiva, illustrata all’odierna riunione dall’avv. Francesco Di Leginio, ed alla fine il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha condiviso la richiesta difensiva di non doversi procedere per esistenza di giudicato sul medesimo fatto. Rileva la Commissione che in effetti il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda di 3.000,00 euro l’entrata in campo dei tifosi e l’aggressione ai due calciatori, ma rispetto al rapporto dell’arbitro il deferimento disposto a conclusione degli accertamenti dell’Ufficio Indagini riguarda non solo la condotta violenta dei sostenitori (se così possono essere chiamati) del Latina, ma anche il fatto che l’ingresso in campo fu reso più facile perché un cancello non era stato chiuso a chiave (come dimostra, malgrado la contestazione della deferita, la mancanza di segni di scasso sul lucchetto di chiusura). Come pure evidenziato dal Procuratore Federale, se non si può sostenere che la circostanza sia stata voluta da qualcuno appartenente alla società, è certo che in ogni caso sussiste una negligenza da parte di soggetti che a rigor di logica riconducono alla società. Pertanto, sussiste giudicato sull’invasione e sull’aggressione, ma – non menzionata nel rapporto arbitrale, e quindi non valutata dal Giudice Sportivo – resta da sanzionare il fatto della mancata chiusura del cancello. Avuto riguardo all’entità dell’ammenda deliberata dal Giudice Sportivo, è (ulteriore) sanzione congrua quella di 500,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.S. Latina S.p.a. l’ulteriore ammenda di 500,00 euro, tenuta presente quella di 3.000,00 euro irrogata dal Giudice Sportivo.
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