COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE UCCIERO MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE UCCIERO MARCO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
si evince dagli atti ufficiali che, al 40° del secondo tempo, il calciatore Ucciero Marco del
Marcianise Calcio colpiva con il palmo della mano un avversario sul volto e, successivamente
indirizzava uno sputo nei confronti dello stesso che veniva attinto sulla fronte. Sulla scorta di
tanto il G.S. infliggeva la sanzione della squalifica dell’Ucciero per tre giornate.
Con rituale reclamo la Società Marcianise Calcio – che non si è presentata pur avendo chiesto di
essere ascoltata – sosteneva che l’assistente che aveva avvertito l’arbitro, aveva
involontariamente distorto la effettiva dinamica dei fatti; si aggiungeva che la condotta
dell’Ucciero si era limitata d una blanda reazione alla provocazione di calciatori della squadra
avversaria. Rileva la Commissione che il contenuto del rapporto si appalesa assolutamente chiaro
ed inequivoco attestando il comportamento scorretto dell’Ucciero consistito nell’attingere un
avversario con uno schiaffo e con uno sputo, manifestazione quest’ultima, di particolare inciviltà.
Nel contesto del reclamo vi è parziale ammissione dei fatti, e, sostanzialmente, si tende a
destituire di fondamento l’ipotesi accusatoria con motivazione generiche se non pretestuose.
Devesi, quindi, richiamare la fede privilegiata accordata dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti
degli ufficiali di gara con la conseguenza di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della tassa non versata.
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