COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 23/11/2003 POTENZA S.R.L. – MARCIANISE CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 23/11/2003 POTENZA S.R.L. - MARCIANISE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 58 del 26112003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società FC
Potenza e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Mariniello Mario
(tesserato Marcianise), invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara
di cui all'art.12 comma 5 del CGS;
- esaminate le controdeduzioni trasmesse dalla società Marcianise con la documentazione ad
esse allegata;
- vista la nota in data 20 12004 con la quale l'Uffico Tesseramento comunica che il predetto
calciatore risulta tesserato per la società GS Marcianise Calcio a far data dal 13112003;
- ritenuto pertanto che il calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di
cui in oggetto;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
FC Potenza - Marcianise 1-2;
3) di addebitare sul conto della FC Potenza la tassa di reclamo.