COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/01/2004 MONTEROTONDO CALCIO SRL – ISOLA LIRI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/01/2004 MONTEROTONDO CALCIO SRL - ISOLA LIRI Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 82 del 1412004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Isola Liri e con il quale si invoca a carico della società Monterotondo, la punizione sportiva della perdita della gara per aver impedito la regolare effettuazione della partita; - rilevato che la gara non è stata disputata a seguito di ordinanza del Prefetto di Roma in data 0912004 essendo stata ritenuta sussistente una situazione di possibile pericolo per la pubblica incolumità e per l'ordine e la sicurezza pubblica; - considerato che tale ordinanza risulta notificata all' A.C. Isola Liri in data 1012004 e quindi il giorno precedente a quello fissato per la gara; - ritenuto pertanto che tale circostanza ha determinato una obiettiva causa di forza maggiore alla regolare effettuazione della gara, non imputabile alla A.C.Monterotondo che in sole 24 ore non avrebbe potuto trovare altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento della gara; - rilevato che appare improrpio il richiamo della reclamante all'art. 27 del regolamento della LND risultando la A.C. Monterotondo regolarmente in possesso di un impianto di gioco omologato sul quale infatti sì è disputata in precedenza la gara Monterotondo - Guidonia; - ritenuto altresì del tutto sprovvista di prova la deduzione della reclamante secondo la quale la situazione di inagibilità sarebbe stata provocata proprio al fine di non disputare la gara; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all'effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della A.C. Isola Liri la tassa di reclamo.
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