COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/01/2004 MONTEROTONDO CALCIO SRL – ISOLA LIRI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 11/01/2004 MONTEROTONDO CALCIO SRL - ISOLA LIRI
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 82 del 14 12004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Isola
Liri e con il quale si invoca a carico della società Monterotondo, la punizione sportiva della
perdita della gara per aver impedito la regolare effettuazione della partita;
- rilevato che la gara non è stata disputata a seguito di ordinanza del Prefetto di Roma in data
09 12004 essendo stata ritenuta sussistente una situazione di possibile pericolo per la
pubblica incolumità e per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- considerato che tale ordinanza risulta notificata all' A.C. Isola Liri in data 10 12004 e quindi
il giorno precedente a quello fissato per la gara;
- ritenuto pertanto che tale circostanza ha determinato una obiettiva causa di forza maggiore
alla regolare effettuazione della gara, non imputabile alla A.C.Monterotondo che in sole 24
ore non avrebbe potuto trovare altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento della
gara;
- rilevato che appare improrpio il richiamo della reclamante all'art. 27 del regolamento della
LND risultando la A.C. Monterotondo regolarmente in possesso di un impianto di gioco
omologato sul quale infatti sì è disputata in precedenza la gara Monterotondo - Guidonia;
- ritenuto altresì del tutto sprovvista di prova la deduzione della reclamante secondo la quale
la situazione di inagibilità sarebbe stata provocata proprio al fine di non disputare la gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine
all'effettuazione della gara;
3) di addebitare sul conto della A.C. Isola Liri la tassa di reclamo.