COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS TRANI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BAGNARA MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS TRANI AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 3.000,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE BAGNARA MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale
n. 87 del 21.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· preso atto che la reclamante Fortis Trani chiede la riduzione dell’ammenda di euro 3.000,00 e
diffida inflitta alla Società e della squalifica di tre giornate irrogate dal Giudice Sportivo al
calciatore Bagnara Massimo sul rilievo che la rottura della rete di recinzione, da parte dei suoi
tifosi, non avrebbe arrecato alcun pericolo all’incolumità delle persone e dell’assenza di
espressione minacciose rivolte all’arbitro in quanto il calciatore si sarebbe limitato solo a
protestare per le decisioni arbitrali nel corso della gara senza rivolgere espressioni
minacciose;
· che dal referto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. risulta, per
converso: A) che i tifosi della Fortis Trani, nel tentativo di entrare nel campo di gioco,
ruppero la rete di recinzione non riuscendo nel loro intento solo grazie al pronto ed efficace
intervento della Forza Pubblica, provocando tale comportamento violento la sospensione
della gara per quattro minuti; B) che il calciatore Bagnara non si limitò a protestare contro
l’arbitro ma si rivolse allo stesso minacciandolo con espressioni gravemente lesive della sua
persona, come risulta inequivocamente dal tenore delle espressioni indicate nel referto;
· che la ricostruzione dei fatti, come accertati dal Giudice Sportivo non richiede alcuna
ulteriore attività istruttoria, né è ammissibile la prova televisiva come dedotto dalla
reclamante; · che le sanzioni irrogate, per la gravità delle condotte ascrivibili ai tifosi della Società ed al
calciatore debbono essere confermate,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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