COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto in via d’urgenza dalla A.S. Terracina 1925 S.r.l. con il quale si contesta la squalifica del campo di giuoco con effetto immediato per n. 2 gare inflitta dal Giudice Sportivo per incidenti verificatisi in occasione della gara Terracina- Boxano svoltasi il 01.02.2004; · rilevato che con il reclamo l’A.S. Terracina eccepisce: A) che il tentativo di aggressione posto in essere dai propri tifosi non si sarebbe verificato in quanto “le opposte tifoserie si sono provocate a vicenda nei limiti della consuetudine sportiva”; B) che il realtà non si sarebbe verificato alcun intervento della Forza Pubblica (si chiede al riguardo l’audizione del commissario di campo); C) che gli atteggiamenti censurati del pubblico non sarebbero stati pregiudizievoli per alcuno; · valutato, preliminarmente, che già esiste agli atti rapporto del commissario di campo che ben chiarisce l’andamento dei fatti; · ritenuto che le censure della Società reclamante non possono essere accolte in quanto: A) l’accertato tentativo di aggressione dei tifosi locali non può rientrare nei limiti di alcuna “consuetudine sportiva”; B) che l’intervento della Forza Pubblica risulta, alla luce degli atti, sicuramente avvenuto; C) che il lancio di “piccole pietre, manciate di terriccio, bottigliette semipiene di acqua”, nei confronti della terna arbitrale e dei calciatori ospiti costituisce di per sé fatto gravissimo anche se non ha provocato danni alle persone; · accertata la congruità della sanzione irrogata in relazione alla gravità dei fatti denunciati ed alla diffida già comminata alla Società reclamante, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla A.S. Terracina 1925 S.r.l. e, per l’effetto, conferma la squalifica del campo di giuoco con effetto immediato per n. 2 gare effettive. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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