COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004
- Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le
risultanze dei rapporti dell’arbitro dell’assistente arbitrale e del commissario di campo da cui
si evince che sostenitori dell’U.S. Bitonto nel corso del secondo tempo lanciavano verso
l’assistente arbitrale numerosi oggetti di vario genere senza colpirlo, nonché numerosi sputi
che lo attingevano sul corpo, e che inoltre a fine gara persone non identificate ingiuriavano e
minacciavano l’arbitro, cercando di entrare nel suo spogliatoio, ed attendevano la terna
arbitrale all’uscita degli spogliatoi, colpendo l’autovettura dell’arbitro con una grossa pietra
che danneggiava il finestrino posteriore, nonostante la presenza di scorta della Forza
Pubblica;
· rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come ivi descritti;
· considerato che, in ragione della obiettiva gravità delle modalità di svolgimento dei fatti, la
sanzione dell’ammenda di euro 4.000,00 con diffida irrogata dal Giudice Sportivo appare di
congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del
reclamo proposto dalla U.S. Bitonto Calcio,
P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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