COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 98 del 11.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA
GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 98 del 11.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· sentita la reclamante che ha prodotto la cassetta della ripresa televisiva della partita
Matera/Marcianise dell’08.02.2004 a sostegno della pretesa insussistenza dell’atto di violenza
accertata dal Giudice Sportivo che ha inflitto a Sansonetti Marcello la squalifica per una gara
effettiva “per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco”;
· rilevato che, ai sensi dell’art. 31 lett. A4) del C.G.S., è ammissibile la prova televisiva che
offra piena garanzia tecnica e documentale tale da dimostrare che il tesserato non ha in alcun
modo commesso l’infrazione;
· che dall’esame della ripresa televisiva risulta senza alcun dubbio che il Sansonetti ha
effettivamente partecipato all’azione, · che l’accertamento in ordine all’interpretazione del fatto tecnico – fatta salva l’ipotesi della
simulazione – è demandato esclusivamente all’arbitro esulando tale valutazione dalle
attribuzioni della Commissione in sede disciplinare,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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