COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FO.CE VARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SESTESE CALCIO-FO.CE VARA DEL 21.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FO.CE VARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SESTESE CALCIO-FO.CE VARA DEL 21.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha inflitto all’U.S. Fo. Ce. Vara la punizione sportiva della perdita della gara con la Sestese Calcio per 0 – 3 in seguito alla violazione dell’obbligo di impiego di almeno quattro calciatori “giovani” così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2003; · la U.S. Fo.Ce. Vara propone reclamo non contestando l’avvenuta violazione, ma sostenendo che essa si sarebbe verificata in seguito a sostituzione avvenuta al 35° del 2° tempo per mera distrazione, tanto che dopo appena due minuti e 8 secondi, resasi conto dell’errore, la reclamante aveva provveduto a nuova sostituzione per adeguare la squadra alla normativa in questione. Pertanto, afferma la reclamante, la violazione della norma non avrebbe in alcun modo influenzato il risultato sul campo che dovrebbe essere confermato. Chiede quindi la revoca del provvedimento del Giudice Sportivo; · con la decisione 17.11.2003 della C.A.F. pubblicata sul C.U. n. 19/C del 18.11.2003 si afferma il principio della assoluta inderogabilità della norma violata dalla reclamante. Pertanto la sua violazione comporta l’irrogazione della sanzione della perdita della gara, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rilevanza ai fini del risultato e sul tempo durante il quale la squadra si è trovata in formazione irregolare, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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