COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BAGNOLESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 14.01.2009 AL DIRIGENTE MANFREDINI ISACCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BAGNOLESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL
14.01.2009 AL DIRIGENTE MANFREDINI ISACCO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, visto il reclamo,
OSSERVA
Il Gruppo Sportivo Bagnolese ha proposto reclamo avverso la inibizione inflitta fino al
14.01.2009 al proprio Presidente, sig. Isacco Manfredini “perché, indebitamente presente
all’interno degli spogliatoi, a fine gara, colpiva con un violento pugno al volto l’arbitro
procurandogli forte e persistente dolore”.
La reclamante ha prodotto, in allegato, una serie di documenti nei quali è ricompresa una
dichiarazione che sarebbe stata rilasciata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, presente al
fatto, da cui risulta un diverso svolgimento della vicenda, in discrepanza con quanto riportato nei
documenti ufficiali di gara. La gravità della sanzione inflitta, da un lato, e la riferibilità della
dichiarazione prodotta ad un pubblico ufficiale, dall’altro, rendono opportuna, al fine di avere una
più completa ed univoca ricostruzione dell’accaduto, la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini
per gli accertamenti di competenza,
P.Q.M.
rimette gli atti all’Ufficio Indagini per procedere all’accertamento dei fatti di cui all’irrogata
sanzione.
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