COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti,
osserva
si evince dal referto arbitrale che, al 20° del secondo tempo, nel corso della gara di cui in
epigrafe, alcuni sostenitori della Società reclamante lanciavano nella direzione dell’arbitro due
bottiglie in plastica piene di acqua che, tuttavia, sfioravano il bersaglio senza attingerlo; si evince,
altresì, che al termine della gara una persona sconosciuta si introduceva indebitamente nello
spogliatoio dell’arbitro rivolgendo a quest’ultimo espressioni ingiuriose.
Con il rituale reclamo si sosteneva che la sanzione s’appalesava eccessiva, mentre si poneva in
dubbio che la persona non identificata introdottasi nello spogliatoio fosse un sostenitore della
Polisportiva Pro Favara.
Gli assunti evidenziati nel reclamo non hanno pregio alcuno poiché si pongono in evidente
contrasto con quanto rilevato dall’arbitro e rappresentato nel rapporto che notoriamente gode di
fede privilegiata. Consegue il rigetto del reclamo con addebito della relativa tassa,
P.Q.M.
rigetta il reclamo confermando la sanzione inflitta alla Polisportiva Pro Favara con addebito della
relativa tassa non versata.
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