COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO CIRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 98 del 11.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO CIRO (delibera Giudice Sportivo
– Comunicato Ufficiale n. 98 del 11.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti,
osserva
si evince dal rapporto arbitrale che, al 5’ del secondo tempo della gara in epigrafe indicata, il
calciatore Monaco Ciro della U.S.B. Caivanese ferrava un calcio all’indirizzo di appartenente alla
compagine avversaria.
Intervenuta la decisione del Giudice Sportivo la U.S.B. Caivanese proponeva ritualmente ricorso
evidenziando la connotazione di mera reazione della condotta contestata al Monaco poiché
quest’ultimo era stato colpito poco prima da uno schiaffo ad opera del calciatore Curcio Ciro
appartenente alla opposta squadra; con stesso ricorso si chiedeva di acquisire il supporto
magnetico contenente la registrazione visiva della gara e di essere ascoltata.
Si rileva che l’assunto difensivo – e cioè la natura di reazione della condotta ascritta al calciatore
Monaco Ciro – non è idoneo ad incidere sull’entità della sanzione perché rimarrebbe in ogni caso
inalterata la valenza violenta della condotta stessa; peraltro il direttore di gara ha provveduto ad
espellere entrambi i calciatori e tanto induce a ritenere che le aggressioni sono state reciproche e
simultanee. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna della Società ricorrente al
pagamento della relativa tassa non versata. Peraltro non risulta pervenuto il supporto magnetico
relativo alla registrazione video,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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