COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25/01/2004 ARZACHENA – ATLETICO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 25/01/2004 ARZACHENA - ATLETICO CALCIO Il Giudice Sportivo, • sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°90 del 2812004; • esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, della A.S.Atletico Calcio e con il quale si invoca, a seguito dell'aggressione subita da un proprio calciatore prima dell'inizio della gara da parte di un tesserato avversario squalificato, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol.Arzachena o, in subordine, la ripetizione della gara; • esaminata altresì la memoria difensiva fatta pervenire dalla controparte; OSSERVA • Il calciatore Della Bona Mauro ( tesserato Arzachena) è stato già squalificato fino al 3172004 "perchè, indebitamente presente all'interno degli spogliatoi in quanto già squalificato con C.U. n° 81 del 2112004, prima dell'inizio della gara, con evidente premeditazione, avvicinatosi ad un calciatore avversario lo colpiva con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra dolorante. In conseguenza della violenza subita, il calciatore avversario doveva essere trasportato presso la locale Guardia Medica. Sanzione così determinata in considerazione della obiettiva estrema gravità del fatto commesso prima dell'inizio della gara e quindi avulso da qualsivoglia motivo agonistico, che poteva determinare ben più gravi conseguenze". Ciò premesso, in diritto deve affrontarsi il problema se sia applicabile, nel caso in esame, così come dedotto dalla reclamante, l'art.12 comma 1 del CGS; Certamente non può trovare applicazione la seconda parte dell'art.12 comma 1 laddove si prevede che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori delle Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le Società. E' di tutta evidenza infatti che la condotta in contestazione è addebitabile ( ed in concreto addebitata) ad un tesserato della Polisportiva Arzachena seppur squalificato e non avente titolo a partecipare alla gara. La norma dunque non prevede come punibile, a carico della Società, tale condotta onde non è consentita l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica. Resta dunque da verificare se sia eventualmente applicabile la prima parte dell'art.12 comma 1 del CGS, laddove recita:" la società ritenuta responsabile , anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3....". L'ipotesi disciplinata da tale disposizione presuppone dunque l'irregolarità della gara in se considerata o la mancata effettuazione della stessa. Ma tale presupposto non si è concretizzato nel caso in esame. L'episodio contestato, infatti, verificatosi prima dell'inizio della gara ha determinato unicamente un'alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ad opera di un calciatore dell'altra squadra, ancorchè questi non stesse partecipando alla gara perchè squalificato, ma non ha inciso minimamente sull'effettuazione della gara che si è svolta e conclusa in modo regolare. Tale inequivoco principio, tra l'altro, è già stato affermato dalla CAF con decisione di cui al punto 11 del C.U. n° 26 del 9 marzo 2000; Ne consegue che l'unica sanzione disciplinare ( peraltro già comminata) pertinente all'episodio è quella personale a carico del responsabile dell'atto di violenza e non la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società. P.Q.M. delibera: 1. di respingere il reclamo; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Arzachena - Atletico Calcio 2-1; 3. di addebitare sul conto della A.S. Atletico Calcio la tessa di reclamo.
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