COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 26.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 108 del 26.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO
DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 -
Campionato Serie D).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA
AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letti i reclami del Pro Vasto F.C. e della S.S. Nuova Avezzano Calcio entrambi proposti avverso
la stessa decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 14.01.2004 con riferimento
alla gara Avezzano-Pro Vasto, svoltasi il 07.12.2003, ed ogni altro atto e memoria depositati in
giudizio;
ascoltati i difensori nominati dalle Società reclamanti;
riuniti i reclami per evidente connessione tra gli stessi;
premesso che, a seguito di fatti verificatisi in occasione della menzionata gara, il Giudice
Sportivo dapprima ha sanzionato la Nuova Avezzano Calcio con la sanzione della squalifica del
campo di giuoco per n. 2 gare e ammenda di 1.000,00 euro riservandosi di decidere in ordine al
reclamo preannunciato dal Pro Vasto avverso l’esito della gara (C.U. n. 66 del 10.12.2003),
decisione non appellata dalla Nuova Avezzano Calcio;
premesso che, successivamente, il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo proposto dalla Pro
Vasto, confermando il risultato della gara conseguito sul campo ed applicando a titolo di sanzione
alla Nuova Avezzano Calcio la penalizzazione di tre punti in classifica (pari a quelli conseguiti al
termine della gara) (C.U. n. 82 del 14.01.2004);
rilevato che la Pro Vasto eccepisce con la propria impugnativa la erronea applicazione dell’art.
12, comma 1 C.G.S. laddove è stato utilizzato il principio che prescrive che ”non si applica la
punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad
accompagnatori o sostenitori della Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al
potenziale atletico di una od entrambe le Società”;
rilevato altresì che la Nuova Avezzano Calcio eccepisce invece la inapplicabilità della sanzione
della penalizzazione dei tre punti in classifica per inammissibilità del reclamo della Pro Vasto,
per violazione del principio del “ne bis in idem”, per errata valutazione circa la valenza offensiva
dei fatti occorsi ed errata ricostruzione dei fatti;
preso atto dalla mancata espressa reiterazione della richiesta di integrazione del rapporto del
commissario di campo da parte del legale della Nuova Avezzano Calcio, integrazione peraltro
ritenuta superflua da parte di questa Commissione in quanto i contenuti di detto rapporto
appaiono idonei e convincenti al fine del decidere;
valutato che risulta sicuramente accertato: 1) che numerosi sostenitori locali, che si trovavano
all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio della gara, accortisi dell’arrivo del pullmann con
a bordo i componenti della squadra avversaria si dirigevano verso gli stessi tenendo, dapprima,
comportamento offensivo e minaccioso e, successivamente, aggredendoli con calci, pugni sputi e
spinte; 2) che gli aggressori inseguivano i calciatori fino agli spogliatoi e nella circostanza questi
ultimi venivano attinti da sputi unitamente al commissario di campo e, a seguito dell’aggressione,
tre calciatori erano costretti a ricorrere a cure ospedaliere (Carmelo Gioffrè, Giuseppe Rao e
Maurizio Gentile); 3) che i tre giocatori non potevano prendere parte alla gara; 4) che, prima
dell’inizio della gara, neurosi sostenitori dell’Avezzano scavalcavano la rete di recinzione e si
dirigevano verso il settore riservato alla tifoseria ospite dove venivano fermati dalla Forza
Pubblica; 5) che tutto quanto verificatosi provocava il ritardato inizio della gara dalle ore 14,30
alle ore 14,45;
ritenuto che il comportamento aggressivo, minaccioso e violento tenuto dai sostenitori
dell’Avezzano sin dalle ore 12,55 (e dunque 1 ora e 35 minuti prima dell’inizio previsto della
gara), il trasferimento dei calciatori in ospedale (alle ore 13,10 il Gioffrè e successivamente il
Rao ed il Gentile), il fatto che anche altri calciatori della Pro Vasto siano incorsi nel
comportamento violento dei sostenitori dell’Avezzano (pur senza dover ricorrere a cure
ospedaliere), il comportamento aggressivo degli stessi tifosi reiterato in prossimità dell’inizio
della gara mediante svalcamento della rete di recinzione e tentativo di avvicinamento ostile alla
tifoseria avversaria debbono ritenersi pacificamente accertati non potendosi tenere in
considerazione gli assunti e i documenti che assumono un diverso svolgimento dei fatti in quanto
provenienti da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e dunque non idonei a contraddire i
contenuti del rapporto del commissario di campo;
ritenuto, pertanto, che può ben affermarsi che tutto quanto verificatosi ha sicuramente
compromesso la regolarità di svolgimento della gara ritenendosi che la Pro Vasto, a causa delle
gravissime intimidazioni subite, non sia stata posta in grado di esprimere compiutamente le
proprie potenzialità sportive;
considerato che, dunque, nella fattispecie, non si sono verificati fatti idonei soltanto a
compromettere il potenziale atletico della Pro Vasto quanto ad impedire il regolare svolgimento
della gara mediante violazione della parità competitiva, appare evidente che non possa che
accogliersi il reclamo proposto dalla Pro Vasto ed applicarsi la punizione sportiva della perdita
della gara a carico della Nuova Avezzano Calcio;
considerato che i motivi dedotti nel reclamo della Nuova Avezzano Calcio non possono essere
accolti se non parzialmente in via derivata in quanto:
a) il reclamo della Pro Vasto, preceduto da regolare preannuncio, appare sicuramente
ammissibile in linea con il dettato dell’art. 12 primo comma C.G.S.
b) la censura attinente alla violazione del principio del “ne bis in idem” non appare fondata sotto
due aspetti, il primo derivante dall’accoglimento del reclamo della Pro Vasto in ordine al
regolare svolgimento della gara che necessariamente, in via conseguenziale, cancella la
sanzione della penalizzazione dei tre punti a carico della Nuova Avezzano Calcio impedendo,
anche in via ipotetica, la duplicazione di pronunzie su una stessa fattispecie; il secondo in
quanto in realtà la pronunzia in ordine al regolare svolgimento della gara e quella attinente a
comportamenti tenuti dalla tifoseria locale, pur se strettamente connesse, riguardano diverse
situazioni tra loro compatibili non idonee a configurare fattispecie di “ne bis in idem”;
c) sulla valenza offensiva dei fatti occorsi potranno valere le circostanze e le ragioni più sopra
rappresentate;
d) sulla errata ricostruzione dei fatti si è già detto nell’assegnare piena veridicità al rapporto del
commissario di campo,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dal Pro Vasto F.C. e, per l’effetto, infligge alla Nuova Avezzano
Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Nuova Avezzano Calcio-F.C.
Pro Vasto del 07.12.2003 con il punteggio di 0-3 e, in accoglimento parziale del reclamo della
Nuova Avezzano Calcio, annulla la sanzione irrogata a carico della stessa Società della
penalizzazione di tre punti in classifica.
Nulla per le tasse reclamo non versate da entrambe le Società.
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