COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del
rapporto arbitrale, da cui si evince che il Deicco, espulso per comportamento verbalmente
scorretto nei confronti di un avversario, a fine gara, raggiungeva lo spogliatoio arbitrale e
rivolgeva al Direttore di gara espressioni gravemente offensive, continuando in tale
atteggiamento anche dopo essere stato fatto rientrare nel proprio spogliatoio dai propri
compagni;
· rilevato che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come descritti nel rapporto arbitrale,
· considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti e della reiterazione degli stessi, la
sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e che pertanto essa deve
essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo in oggetto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della tassa non versata.
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