COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Rilevato che la Società Casertana F.C. S.r.l. dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 29.01.2004, copia degli atti relativi alla gara Casertana-Paganese del 25.01.2004, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004; · Visto l’articolo 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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