COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO (allenatore A.C. Cuneo 1905 S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO (allenatore A.C. Cuneo 1905 S.r.l.) AVVERSO
LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva quanto segue.
Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n. 82 del 14-1-2004, ha irrogato a Viviani Paolo,
allenatore dell’A.C. Cuneo s.r.l., la sanzione della squalifica fino al 31-12-2005 , “perché, a fine
gara , unitamente ad altri calciatori, si avvicinava all’Arbitro e lo spingeva violentemente alle
spalle facendolo rovinosamente cadere a terra a circa 5 metri. Successivamente, mentre il
direttore di gara veniva aiutato a rialzarsi , gli rivolgeva espressioni offensive e gravemente
minacciose. In conseguenza della caduta l’Arbitro accusava dolore al collo e ad un piede ed era
costretto a recarsi al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo-distorsivo
al rachide cervicale ed una contusione al piede destro , lesioni giudicate guaribili in
giorni 12.”
Ha presentato reclamo avverso la suddetta decisione l’Allenatore del Cuneo , Paolo Viviani,
evidenziando che :
· nei minuti di recupero del 2° tempo della gara Cuneo – Voghera, quando il risultato era di 1-0
a favore della squadra ospitata ( Voghera), l’arbitro aveva erroneamente fischiato la fine
dell’incontro, dopo che vi era stata un’azione della squadra ospitante, tale da richiedere il
calcio di rigore in favore del Voghera, che non era stato concesso dal direttore di gara; in quel
contesto di tensione l’arbitro, accerchiato dai giocatori che insistevano perché venisse
concessa la battuta del calcio di rigore, nel tentativo di divincolarsi , “ mentre indietreggiava ,
probabilmente venendo a contatto con qualche giocatore, cadeva a terra “e, rialzatosi, senza
accusare alcun dolore o conseguenze della caduta, non adottava alcun provvedimento
punitivo;
· l’arbitro avrebbe dovuto concedere il calcio di rigore, unica situazione questa che influisce
sulla fine del tempo di gioco , secondo la regola 7 del gioco del calcio ed avrebbe dovuto
adottare provvedimenti punitivi o effettuare le dovute contestazioni in tempo utile , ove avesse
rilevato infrazioni; tutto ciò non è accaduto sul campo di gioco e/o negli spogliatoi;
· il verbale redatto dall’arbitro, sig. Dinelli, peraltro in contraddizione con quelli redatti dagli
Assistenti, Parodi e Disposti, non può essere considerato prova sufficiente a ritenere che sia
stato l’Allenatore Viviani a dare la spinta che ha determinato la caduta dello stesso arbitro: i
due assistenti non fanno alcun cenno a frasi ingiuriose pronunciate dal Viviani nei confronti
dell’Arbitro e riferiscono l’episodio sanzionato in modo non conforme;
· l’arbitro non è ricorso alle cure sanitarie subito dopo la conclusione dell’incontro e la prognosi
di 12 giorni di guarigione, indicata dal G.S. , non risulta dal certificato medico in possesso
della società Cuneo Calcio;
· i fatti non possono essersi verificati nel modo in cui sono stati riportati nel rapporto arbitrale e
nella decisione del G.S., come risulta dai verbali di testimonianze del medico della società
Cuneo Calcio e del capitano della stessa squadra , i quali hanno escluso che il Viviani abbia
spinto l’Arbitro e lo abbia offeso, nonché dalle fotografie realizzate nel momento
immediatamente successivo a quello in cui l’Arbitro si è rialzato, dalle quali emerge la non
presenza del Viviani.
Il reclamante ha chiesto di essere sentito e ha concluso per la revoca della squalifica inflitta e, in
via subordinata, per la riduzione della stessa.
Il Viviani , presentatosi alla seduta odierna, si è riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento
e ha depositato memoria difensiva e sue dichiarazioni circa le modalità dei fatti accaduti,
sottoscritte anche da alcuni giornalisti presenti all’incontro di calcio Cuneo-Voghera.
Le argomentazioni contenute nel ricorso e reiterate in data odierna non sono tali da inficiare la
valenza del rapporto arbitrale , che forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare , a norma dell’art. 31 C. G.S.. Né tale valenza probatoria
piena può essere superata in alcun modo da dichiarazioni acquisite dalla parte interessata o da
documentazione fotografica, che , peraltro, non esclude la verificazione dell’episodio sanzionato.
Non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, la critica all’operato dell’arbitro relativamente
alla mancata concessione del calcio di rigore , in quanto tale attività rientra nella valutazione
tecnica del direttore di gara e, pur se non condivisa, non giustifica reazioni violente.
Quanto alla asserita contraddizione esistente nei verbali dell’arbitro e degli assistenti, si osserva
che l’azione posta in essere dal Viviani risulta chiaramente descritta come una “ spinta “ sia
dall’Arbitro Dinelli che dall’Assistente Parodi , e quest’ultimo ha affermato chiaramente di avere
visto il Viviani dare una spinta all’arbitro, con la conseguenza che non può esservi dubbio che sia
stato il Viviani a porre in essere il comportamento sanzionato, dovendosi ritenere che l’altro
Assistente, Disposti, che pure ha evidenziato un’azione minacciosa nei confronti dell’Arbitro,
può non avere visto l’atto posto in essere dal Viviani.
Va aggiunto che il rapporto arbitrale, facente prova piena, è dettagliato e specifico e non lascia
spazio a diverse interpretazioni.
Le ulteriori argomentazioni difensive e la documentazione depositata in data odierna , finalizzate
esclusivamente a minare la credibilità del rapporto arbitrale , non incidono in alcun modo sulla
veridicità dei fatti oggetto della decisione del G.S..
Tuttavia la sanzione irrogata ( squalifica fino al 31-12-2005) appare estremamente grave, non
proporzionata ai fatti in considerazione delle seguenti osservazioni:
- i fatti contestati ( spinta ed espressioni offensive) si sono verificati in un unico contesto di
particolare tensione , nell’ambito del quale la “ spinta “ deve essere qualificata non come
un vero e proprio atto di violenza, ma come un’azione istintiva del Viviani che pure ha
determinato le lesioni diagnosticate all’arbitro, di cui al referto del Pronto Soccorso in
atti.
Per le suesposte ragioni la sanzione deve essere ridotta ; sanzione equa si reputa la squalifica di
Viviani Paolo fino al 31-12-2004.
P.Q.M.
accoglie il reclamo e riduce la sanzione nei confronti di Viviani Paolo alla squalifica fino al 31-12-
2004.
Dispone la restituzione della tassa reclamo già versata.
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