COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APPIAH AAROM (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APPIAH AAROM (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Rilevato che la Società U.S. Brescello dopo aver preannunciato, a mezzo telegramma in data 10.02.2004, ricorso avverso la sanzione della squalifica per sei gare effettive inflitta al calciatore Appiah Aarom, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 94 del 04.02.2004; · Visto l’art. 29 commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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