COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONISIONE (VIII INFR) AL CALCIATORE INCARNATO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S.
SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PER RECIDIVITA’ IN AMMONISIONE (VIII INFR) AL CALCIATORE INCARNATO
GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
la Associazione Sorrento ha proposto reclamo avverso la squalifica di una gara inflitta al proprio
tesserato Giuseppe Incarnato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 114 del 10.03.2004. A sostegno
del reclamo proposto, il Sorrento sostiene che l’ammonizione riportata in danno del proprio
tesserato nel referto arbitrale relativo alla gara Sorrento/Marcianise del 07.03.2004, e che ha
portato il Giudice Sportivo ad infliggere la sanzione impugnata “per recidività in ammonizione”,
sarebbe stata in realtà inflitta ad altro tesserato della Sorrento, e riportata a carico dell’Incarnato
nel referto arbitrale per un mero errore materiale. A riprova di quanto sostenuto la Sorrento ha
prodotto una videocassetta relativa alla gara Sorrento/Marcianise. Il reclamo è fondato. Risulta
dal filmato, difatti, evidente che il calciatore della Sorrento ammonito al 16’ del primo tempo non
è stato l’Incarnato, ma il n. 11 Leonardo Gargiulo. Ne discende che questa Commissione
Disciplinare deve revocare la sanzione inflitta e rimettere comunque gli atti al Giudice Sportivo
per i provvedimenti di competenza,
P.Q.M.
accoglie il reclamo e per l’effetto revoca la sanzione della squalifica per n. 1 giornata di gara
inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 114 del 10.03.2004 in danno del calciatore Giuseppe
Incarnato, rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. Nulla per la
tassa non versata.
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