COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI GIOSIA DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI GIOSIA DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del procedimento per il quale è stata chiesta la procedura d’urgenza; · preso atto del reclamo proposto dalla A.S. Terracina nell’interesse del calciatore Daniele Di Giosia, · considerato che il rapporto arbitrale è assistito da valore di fede privilegiata secondo l’art. 31, lett. a1) del C.G.S.; · che nessuna prova sicura, contraria è stata addotta a sostegno delle argomentazioni difensive; che la sanzione irrogata appare equa e proporzionata al fatto contestato (comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria); P.Q.M. Respinge il reclamo proposto e conferma la squalifica per n. 2 gare effettive al calciatore dell’A.S. Terracina, Di Giosia Daniele. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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