COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 120 del 17.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 CALANGIANUS – BRESCELLO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 120 del 17.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 07/03/2004 CALANGIANUS - BRESCELLO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 10 32004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US Brescello
e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore per la mancata
presentazione della propria squadra sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di
attesa;
- rilevato che dalla documentazione prodotta a sostegno del reclamo emerge che la comitiva
ospite, dopo essere rimasta bloccata per circa un'ora sulla S.P.62 a causa di una
consistente precipitazione nevosa e di un incidente stradale verificatosi nella prima
mattinata ( così come si evince dall'allegata nota della Polstrada di Fidenza), aveva poi
potuto riprendere la marcia giungendo tuttavia in ritardo presso l'aeroporto di Linate ove era
costretta a prendere il volo successivo delle ore 14,00 raggiungendo così l'impianto sportivo
solo alle ore 16.20 come si evince dal referto arbitrale;
- considerata pertanto sussitente la causa di forza maggiore prevista dall'art.55 delle NOIF;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di rimettere gli atti al Comitato Interregionale per
quanto di competenza in ordine all'effettuazione della gara di cui in epigrafe;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.