COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 – SAVOIA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 - SAVOIA
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che, come si evince in particolare dai rapporti della terna arbitrale e del
Commissario di Campo, nel corso del secondo tempo, si sono verificati violenti scontri tra le
opposte tifoserie con reciproco lancio di oggetti vari e con danneggiamento all'impianto
sportivo;
- rilevato che tali condotte hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità
pubblica essendo stato peraltro ferito negli scontri un giovane sostenitore dell'Ercolano;
- Considerato che, in sede di primo esame non vi è dubbio che la responsabilità debba
essere attribuita ai sostenitori di ambedue le società e che tuttavia, ai fini di una corretta
applicazione delle sanzioni, che si riterrà di applicare, appare necessario richiedere
all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. un'analitica dettagliata relazione sullo svolgimento dei fatti;
- visto l'art.15 comma 2 del CGS;
Dispone
la sospensione immediata in via cautelare dei campi di gioco delle società Ercolano e Savoia
relativamente a qualsiasi attività agonistica, manda alla Segreteria del Comitato Interregionale,
perchè richieda all'Ufficio Indagini, la citata relazione sottolineando l'urgenza del caso.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per
quanto in atti.