COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dall’A.C. Aprilia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C.U. n. 114 del 10.03.2004) con il quale il calciatore Augusto Del Duca, tesserato per l’A.C.
Aprilia, è stato squalificato per n. 3 gare effettive;
· ritenuto che, con il reclamo, si tende ad interpretare i comportamenti tenuti dal Del Duca
come idonei a concretizzare una accesa protesta senza che si siano evidenziati atteggiamenti
minacciosi;
· considerato che la Società reclamante non ha addotto alcuna prova a sostegno delle proprie
tesi difensive;
· rilevato che il rapporto degli ufficiali di gara (attestante il comportamento minaccioso ed
offfesivo del calciatore) gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett.
a1) del C.G.S.;
· accertata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla Società A.C. Aprilia e, per l’effetto, dispone l’addebito della
tassa non versata.
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