COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 07.04.2004 AL DIRIGENTE COPPOLA BENITO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO
AL 07.04.2004 AL DIRIGENTE COPPOLA BENITO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 07.04.2004 al dirigente del Cassino 1927
Benito Coppola perché alla fine del primo tempo della gara Cassino-Monterotondo del
07.03.2004 rivolgeva ad un calciatore della squadra avversaria reiterate espressioni offensive
e minacciose; dopo l’espulsione entrava bello spogliatoio arbitrale e uscendone dava un
violento pugno alla porta;
· propone reclamo la S.S. Cassino 1927 sostenendo che il proprio dirigente non avrebbe mai
colpito la porta dello spogliatoio e che, in ogni caso, l’arbitro non avrebbe mai potuto vedere
chi fosse l’ignoto autore del gesto violento;
· l’art. 31 lett. a1) del C.G.S. dispone la fede privilegiata del rapporto arbitrale che pertanto ha
piena prova. Peraltro la S.S. Cassino 1927 non ha indicato alcun elemento concreto a
sostegno della propria tesi, limitandosi ad affermare apoditticamente l’innocenza del proprio
dirigente. Anche l’entità della sanzione inflitta appare congrua e pertanto il reclamo va
respinto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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