COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 FRASCATI LUPA GIOC – ORVIETANA CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 07/03/2004 FRASCATI LUPA GIOC - ORVIETANA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 10 32004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla AS
Orvietana Calcio e con il quale si deduce che, nel corso del secondo tempo era stata
costretta a sostituire un calciatore colpito alla testa da una pietra di grosse dimensioni
lanciata nei suoi confronti da sostenitori locali, invocandosi per l'effetto l'applicazione della
sanzione della perdita della gara a carico della società Frascati Lupa;
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che effettivamente, al 46° del secondo tempo, sostenitori locali avevano colpito il
calciatore Marchignani Federico (tesserato Orvietana ) con un oggetto contundente non
identificato che gli aveva provocato fuoruscita di sangue dal capo con conseguente
sostituzione dello stesso calciatore;
- ritenuto tuttavia, quanto alla sanzione invocata dalla Orvietana Calcio che, nel caso in
esame, deve essere applicata la previsione di cui all'art. 12 comma 1 del CGS nella parte in
cui testualmente recita:" non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora
si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società che
abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di uno o di entrambe le
società;
- considerato che, il caso prospettato, verificatosi peraltro alla fine del secondo tempo, rientra
proprio tra quelli in cui vi è stato unicamente un'alterazione al potenziale atletico, non
emergendo dal rapporto di gara, cui va attribuita fede privilegiata, fatti o situazione che
abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa che è stata portata a termine
dall'Arbitro senza ulteriori intemperanze da parte dei sostenitori locali;
P.Q.M.
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio
Frascati Lupa - Orvietana 1-1;
3) di applicare a titolo di sanzione a carico della società A.S.Frascati Lupa la penalizzazione di
un punto in classifica ( pari a quello conseguito al termine della gara);
4) di addebitare sul conto della Orvietana Calcio la tassa di reclamo.