COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 NOICATTARO CALCIO – PRO VASTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 NOICATTARO CALCIO - PRO VASTO Il giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 1032004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Noicattaro calcio e con il quale si deduce un presunto errore tecnico dell'Arbitro che non avrebbe recuperato il tempo perso nel corso della seconda frazione di gioco, invocandosi la ripetizione della gara; - rilevato che ai sensi dell'art.24 comma 2 del C.G.S. le questioni che possono essere ammesse all'esame del Giudice Sportivo sono quelle concernenti la regolarità di svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare devolute alla esclusiva discrezionalità dell'Arbitro ai sensi della regola 5 del gioco del calcio; - ritenuto pertanto che, essendo stato dedotto un presunto errore relativo ad un fatto attinente alla esclusiva discrezionalità dell'Arbitro e come tale inappellabile; - ritenuto che questo Giudice Sportivo non può utilizzare il filmato trasmesso a sostegno delle deduzioni formulate dalla reclamante atteso che, come previsto dall'art.31 comma 1 del CGS tale mezzo di prova può essere preso in considerazione " al solo fine della irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati" ( quindi non nella fattispecie dedotta); P.Q.M. delibera; 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Noicattaro - Pro Vasto 0-1; 3) di addebitare sul conto della società Noicattaro la tassa di reclamo.
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