COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 10/03/2004 ARIANO IRPINO – FINCANTIERI CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 10/03/2004 ARIANO IRPINO - FINCANTIERI CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 116 dell'1132004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Polisportiva Fincantieri e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui in epigrafe per avervi partecipato i calciatori Fleres Nicolò e La Cava Mario (tesserati Ariano Irpino) espulsi nella precedente gara del 7 marzo 2004, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 comma 5 CGS; - ritenuto che ai sensi dell'art.17 comma 2 del CGS le sanzioni che comportino squalifica di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e dall'art.41 comma 2 del CGS; - considerato che i calciatori La Cava e Fleres sono stati squalificati rispettivamente per due e per una giornata di gara con C.U. n° 114 del 1032004 e che pertanto gli stessi hanno regolarmente ed a pieno titolo partecipato alla gara di cui in oggetto, atteso che le sanzioni disciplinari irrogate decorrono dall'1134; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Ariano Irpino - Fincantieri 3-2; 3) di incamerare la tassa di reclamo.
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