COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 SANGIUSEPPESE – PUTEOLANA SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/03/2004 SANGIUSEPPESE - PUTEOLANA SRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 114 del 10 32004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società
Puteolana e con il quale si deduce la responsabilità della società ospitante in ordine alla
mancata effettuazione della gara per impraticabilità del terreno di gioco invocandosi la
vittoria a tavolino;
- rilevato, come si evince dal rapporto dell'Arbitro che la gara non è stata disputata per
impraticabilità del terreno di gioco "allagato per circa 78 metri su entrambe le fasce laterali
per tutta la loro lunghezza ed oltre a ciò il pallone nella zona centrale del campo non
rimbalzava.....";
- rilevato che ai sensi dell'art.60 NOIF il giudizio sull'impraticabiltà del terreno di gioco è di
esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara;
P.Q.M.
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza in ordine
all'effettuazione della gara;
3) di addebitare sul conto della F.C.Puteolana la tassa di reclamo.