COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 SANGIUSEPPESE – PUTEOLANA SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 SANGIUSEPPESE - PUTEOLANA SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 114 del 1032004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Puteolana e con il quale si deduce la responsabilità della società ospitante in ordine alla mancata effettuazione della gara per impraticabilità del terreno di gioco invocandosi la vittoria a tavolino; - rilevato, come si evince dal rapporto dell'Arbitro che la gara non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco "allagato per circa 78 metri su entrambe le fasce laterali per tutta la loro lunghezza ed oltre a ciò il pallone nella zona centrale del campo non rimbalzava....."; - rilevato che ai sensi dell'art.60 NOIF il giudizio sull'impraticabiltà del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza in ordine all'effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della F.C.Puteolana la tassa di reclamo.
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