COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE DON BOSCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCARDI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE DON BOSCO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCARDI MICHELE
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del procedimento;
· considerato che dagli atti ufficiali di gara, da considerarsi – come noto – come prova
privilegiata, risulta in modo chiaro che il calciatore Riccardi Michele ha effettivamente
commesso i fatti contestati, sulla base dei quali è stato emesso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 125 del 24.03.2004) di squalifica per tre gare effettive;
· che nessun elemento contrario ed idoneo a contrastare il contenuto del rapporto arbitrale è
emerso dal reclamo proposto;
· che, pertanto, la sanzione irrogata appare congrua e proporzionata ai fatti,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla A.C. Sambonifacese Don Bosco nell’interesse di Michele
Riccardi.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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