COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIFFI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIFFI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva l’A.C. Valleverde Riccione ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione Disciplinare avverso: A) la squalifica per sei giornate di gara inflitta al proprio calciatore Michele Turgida, B) la squalifica per cinque giornate di gara inflitte al proprio calciatore Dario Alberini, C) l’ammenda di euro 400,00 inflitta alla Società. Dette sanzioni sono state irrogate dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto arbitrale relativo alla gara Castel San Pietro-Valleverde Riccione del 23.03.2004. Dalle risultanze del suddetto rapporto risulta che il direttore di gara, durante lo svolgimento della stessa, ha espulso il calciatore Turgida per aver profferito una frase ingiuriosa, di contenuto razzista, nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ed ha subito al termine della gara una serie di invettive e minacce da parte del calciatore Alberini, il quale con un pugno danneggiava anche una porta dello spogliatoio. Inoltre, risulta, che l’arbitro subiva anche il danneggiamento della propria autovettura da parte di ignoti. I fatti sopra ricordati meritano tutti di essere sanzionati. Si ritiene, in ogni caso, che le squalifiche inflitte ai tesserati siano eccessivamente afflittive rispetto agli addebiti. In particolare, risulta congruo infliggere a Turgida la squalifica per tre giornate di gara, in considerazione che lo stesso ha pronunciato una sola frase ingiuriosa, sia pure particolarmente odiosa, ma non accompagnata né da reiterazione né da minacce. Per l’Albertini si ritiene congrua la sanzione della squalifica per tre giornate, a fronte delle cinque irrogate dal Giudice Sportivo. Anche in questo caso, si tratta di comportamenti minacciosi che però non hanno portato, con la sola eccezione del pugno inferto ad una porta dello spogliatoio, ad alcuna violenza a persone. Congrua, viceversa, risulta essere la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società, P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto, riduce le squalifiche inflitte ai tesserati Turgida e Alberini a tre giornate di gara, conferma la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 in danno della Società. Nulla per la tassa non versata.
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