COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SPORTING LEONZIO 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERCOLANO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SPORTING LEONZIO 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERCOLANO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, il Giudice Sportivo, con provvedimento del 31.03.2004 (C.U. n. 130), comminava al calciatore Ercolano Sergio, dell’A.C. Sporting Leonzio 1909, la squalifica per due gare effettive “…perché, in panchina in quanto sostituito, teneva comportamento ostruzionistico; richiamato dall’arbitro gli rivolgeva gesto plateale di protesta”; avverso tale provvedimento proponeva reclamo, nell’interesse del calciatore, la A.C. Sporting Leonzio 1909, chiedendo la riduzione della squalifica ad una gara effettiva; questa Commissione, ritenuto che dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Ercolano ha effettivamente commesso i fatti contestati, ma che, sostanzialmente, non ha rivolto all’arbitro frasi irriguardose o oltraggiose; che, pertanto, la sanzione irrogata può essere ridotta alla squalifica per una gara risultando così adeguata alla condotta del calciatore sanzionato, P.Q.M. Accoglie il reclamo proposto e riduce la sanzione irrogata al calciatore Ercolano Sergio alla squalifica per una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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