COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VALLEVERDE RICCIONE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 400,00, LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MURGIDA MICHELE E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALBERTINI DARIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 26.03.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VALLEVERDE RICCIONE AVVERSO
L’AMMENDA DI EURO 400,00, LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE MURGIDA MICHELE E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE
EFFETTIVE AL CALCIATORE ALBERTINI DARIO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 66 del 26.03.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, letti gli atti, ed osservato che:
· la Sanremese – a fondamento del proprio reclamo – pone unicamente una diversa
ricostruzione dei fatti, giusta la quale non sarebbe stato il proprio calciatore a colpire con una
gomitata al volto un avversario, ma quest’ultimo ad urtare il gomito del primo, levato a difesa
di una presunta aggressione;
· la fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., assiste gli atti ufficiali ove
non viziati da intrinseche illogicità o contraddittorietà non consente di ascrivere alcun rilievo
ad un reclamo che si limiti ad allegare l’accadimento di un fatto diverso da quello realmente
accaduto, senza nemmeno tentare di contrastare, la logicità e la non contraddittorietà del
referto arbitrale, nella specie, peraltro, affatto in equivoco nella descrizione del fatto;
· la ricostruzione fattuale offerta dalla Sanremese, e più sopra ricordata – in quanto non volta
ad accreditare la assoluta estraneità del proprio tesserato allo scontro fisico intervenuto, ma
solo una diversa, seppur radicalmente, dinamica del medesimo – non consente, d’altra parte
nemmeno il ricorso alla prova televisiva invocato dalla reclamante, in modo oltretutto irritale
attraverso la mera dichiarata disponibilità a produrre documentazione televisiva, in luogo
della immediata produzione della medesima richiesta dall’art. 31 lett. a4) del C.G.S. ai fini
della immediata assunzione di tale prova,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Sanremese Calcio e per l’effetto dispone l’incameramento
della tassa non versata mediante addebito.
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