COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUFFINI EMILIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 31.03.2004 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUFFINI EMILIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 31.03.2004 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, · preso atto che l’Aprilia chiede la riduzione della squalifica di sei gare inflitte al suo giocatore Ruffini Emiliano per essere stato coinvolto nella rissa provocata dai calciatori della squadra avversaria Casapulla Pasquale e Mezzacapo Elpidio alla fine della gara Aprilia Marcianise del 27 marzo 2003; · rilevato che nel supplemento arbitrale risulta che il Ruffini ha reagito al comportamento di un avversario con calci e pugni; · sentito, per le vie brevi, l’arbitro Di Girolamo Claudio il quale ha confermato il rapporto precisando che il Ruffini fu raggiunto a metà campo dal portiere della squadra avversaria Casapulla e si difese dall’atto di violenza dell’avversario; · che l’arbitro ha anche evidenziato che ha comunque posto in essere atti di violenza contro gli avversari partecipando alla rissa; · rilevato che in base alla nuova rappresentazione dei fatti come accertati appare congrua la sanzione per tre giornate di squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo di cui in premessa, riduce la squalifica a Ruffini Emiliano a due giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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