COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-ORVIETANA DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-ORVIETANA DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-ORVIETANA DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FRASCATI-ORVIETANA DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il ricorso proposto dalla A.S. Orvietana Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 125 del 24.03.2004) con il quale è stato respinto il reclamo proposto da detta Società diretto ad ottenere l’applicazione della sanzione della perdita della gara Frascati Lupa- Orvietana a carico della Società Frascati Lupa e convalidato il risultato della gara conseguito sul campo; letto, altresì, il ricorso della Società Frascati Lupa avverso lo stesso provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 125 del 24.03.2004) con il quale è stato irrogato un punto di penalizzazione in classifica, pari a quello conseguito al termine della gara; disposta la riunione dei due ricorsi per evidente connessione tra gli stessi; ascoltati i rappresentanti di entrambe le Società ricorrenti; considerato che elemento determinante per l’irrogazione della sanzione a carico della Società Frascati Lupa, ma inidoneo per il Giudice Sportivo per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara, è stato il fatto accaduto al 46’ del secondo tempo che qui di seguito si riporta come esposto nel rapporto arbitrale: “Al 46’ del 2° tempo il n. 11 Marchignani Federico della Orvietana veniva presumibilmente colpito da un oggetto, in quanto si accasciava al suolo ed avvicinatomi notavo sul suo capo una profonda ferita lacero contusa con copiosa fuoriuscita di sangue, per cui veniva sostituito. N.B. Né io né gli assistenti siamo stati in grado di vedere da cosa e chi avesse colpito il predetto giocatore”; valutato che, al contrario di quanto assunto nel ricorso dell’Orvietana, dagli atti di gara non è possibile ravvisare elementi che consentano di imputare l’atto di violenza ai sostenitori della Frascati Lupa così come non è possibile rilevare che il calciatore Marchignani sia stato colpito “da un sasso di notevoli dimensioni”; ritenuto che, non essendo stata accertata l’imputabilità del fatto violento a carico della Società Frascati Lupa, non può neppure essere applicato, come richiesto dalla difesa della Società Orvietana, il principio della responsabilità oggettiva a carico della Società ospitante; considerato, altresì, che alla luce di quanto sinora precisato, pur essendosi sicuramente verificata un’alterazione al potenziale atletico della Società Orvietana gli stessi fatti non possono essere presi in considerazione come idonei ad influire sul regolare svolgimento della gara; preso atto che, inoltre, per i fatti oggi all’esame di questa Commissione il Giudice Sportivo (con C.U. n. 114 del 10.03.2004) ha già irrogato la sanzione di euro 2.000,00 e diffida a carico della Società Frascati Lupa, peraltro impugnata dalla stessa Società con autonomo ricorso (n. 203/04) e che dunque la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica risulta illegittimamente irrogata per violazione del principio generale del “ne bis in idem”, P.Q.M. Respinge il ricorso proposto dalla A.S. Orvietana e, per l’effetto, conferma, per quanto di ragione, la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 125 del 24.03.2004) con la quale è stato convalidato il risultato della gara Frascati Lupa- Orvietana conseguito sul campo. Dispone l’addebito della tassa non versata. Accoglie il ricorso proposto dalla Società Frascati Lupa e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata disposta la penalizzazione di un punto in classifica a carico della stessa Società. Nulla per la tassa non versata.
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