COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO L’AMMENDA
DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004
– Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il ricorso proposto dalla Società Frascati Lupa avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 114 del 10.03.2004) con il quale è stata irrogata la sanzione dell’ammenda per
euro 2.000,00 e diffida “perché propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni,
colpivano con sputi i calciatori della squadra avversario. I medesimi sostenitori, al 46’ del
secondo tempo, colpivano un avversario con un oggetto contundente non identificato,
provocandogli fuoriuscita di sangue dal capo. In conseguenza di ciò il calciatore doveva essere
sostituito”;
ascoltati i rappresentanti della Società ricorrente;
premesso che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
ritenuto che sulla prima delle due circostanze contestate (propri sostenitori colpivano con sputi i
calciatori della squadra avversaria più volte nel corso della gara) non v’è difesa da parte Società
ricorrente;
valutato che sulla seconda delle circostanze contestate (atto di violenza subito dal calciatore
ospite), in effetti, va accolta la tesi difensiva della Società ricorrente perché non è stato accertato
e dunque non può affermarsi – al contrario di quanto sostenuto dal Giudice Sportivo – che siano
stati i sostenitori della Società Frascati Lupa a colpire il giocatore dell’Orvietana;
considerato, peraltro, che neppure in via presuntiva può addossarsi la responsabilità dell’accaduto
alla Società Frascati Lupa alla luce di quanto riportato negli atti di gara;
ritenuta, conseguentemente, la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in
relazione ai fatti accertati,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla A.S. Frascati Lupa, dispone l’annullamento
della sanzione della diffida irrogata dal Giudice Sportivo (C.U. n. 114 del 10.03.2004) e
conferma la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00, irrogata con lo stesso Comunicato.
Nulla per la tassa non versata.
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