COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PATERNA FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 07.04.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PATERNA FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 07.04.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Letti gli atti; · Esaminato il reclamo della Società A.C. Boca San Lazzaro proposto nell’interesse del proprio calciatore, Paterna Fabio, con il quale si chiede la riduzione della squalifica inflitta (da 3 a 1 giornata di gara), sulla base del fatto che il Paterna nega di aver profferito la frase gravemente offensiva nei confronti dell’arbitro, ma afferma, genericamente, di aver solo protestato a fine gara; · Considerato che il rapporto arbitrale, assistito da forza di fede privilegiata in base all’art. 31 lett. a1) del C.G.S., non è stato minimamente smentito o contrastato da validi elementi di prova contraria; · Ritenuta la sanzione irrogata equa e proporzionata all’addebito contestato, P.Q.M. Rigetta il reclamo e conferma la squalifica per tre gare effettive al calciatore Paterna Fabio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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