COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 145 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/03/2004 CASSINO 1927 – NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 145 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/03/2004 CASSINO 1927 - NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 125 del 24.03.2004; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S. Cassino e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per avervi alla stessa partecipato il calciatore Schito Antonio (tesserato Nuova Nardò Calcio Srl), squalificato come da C.U. n° 123 del 19.03.2004 dalla Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, invocandosi la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 punto a del C.G.S.; - rilevato che, pur risultando il calciatore citato effettivamente squalificato per una giornata, trattasi di sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, onde al caso di specie non va applicato il principio sancito dall'art. 17 comma 2 del C.G.S. secondo il quale le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, il comma 11 del citato articolo del C.G.S. prevede infatti una deroga del principio di presunzione assoluta di conoscenza, proprio per quei provvedimenti per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati. E, proprio nel caso in essere, tale obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 31 punto D1 del C.G.S. il quale testualmente recita: "le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere comunicate alle parti, presso le Società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, Divisioni o di Comitato"; - rilevato come si evince dalla documentazione acquisita da questo Giudice Sportivo presso la Segreteria della Commissione Disciplinare, che la citata sanzione è stata comunicata al calciatore Schito Antonio in data 29.03.2004 - considerato dunque che il tesserato della Società Nuova Nardò Calcio ha preso parte alla gara prima della comunicazione della sanzione e quindi prima della sua esecuzione e pertanto regolarmente ed a pieno titolo vi ha partecipato P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cassino - Nuova Nardò 0-0 3) di addebitare sul conto della S.S. Cassino la tassa reclamo.
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