COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CATALANO GARIBALDI (tesserato Castel di Sangro S.r.l. già tesserato A.C. Delianuova Calcio) E DI LORENZO MASSIMO (tesserato F.C. Pellaro Calcio 1921 già tesserato A.C. Delianuova Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. DELIANUOVA CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 703/84-85PF/EF/MM del 10.11.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CATALANO GARIBALDI (tesserato Castel di Sangro S.r.l. già tesserato A.C. Delianuova Calcio) E DI LORENZO MASSIMO (tesserato F.C. Pellaro Calcio 1921 già tesserato A.C. Delianuova Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. DELIANUOVA CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 703/84-85PF/EF/MM del 10.11.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il Procuratore Federale che ha chiesto la squalifica per quattro giornate dei calciatori Catalano e Di Lorenzo e l’ammenda di euro 100,00 per la Società Delianuova Calcio e la difesa del calciatore Catalano che ha concluso per il proscioglimento del suo assistito o in subordine per una sanzione limitata al presofferto, osserva: · il presente procedimento perviene all’esame di questa Commissione Disciplinare in seguito all’annullamento da parte della C.A.F. della precedente decisione di questa stessa Commissione. La C.A.F. afferma che i rapporti dei commissari di campo non possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova aventi fede privilegiata per fatti commessi da giocatori al di fuori dello svolgimento della gara. In tal caso il rapporto del commissario di campo può innescare, al più, un intervento della Procura Federale. · Nella fattispecie la Procura Federale ha disposto il deferimento ma nessun altro mezzo di prova è stato offerto, oltre al più volte citato rapporto del commissario di campo. · La difesa degli incolpati, al contrario, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il presunto aggredito nega di essere stato vittima di atti violenti, escludendo in particolare qualsiasi responsabilità degli incolpati con i quali afferma addirittura di essere in rapporti di amicizia. · A ciò deve aggiungersi che in nessun altro atto ufficiale della gara si fa cenno ai fatti oggetto del presente procedimento. Pertanto visto che il rapporto del commissario di campo non gode nella presente fattispecie di fede privilegiata, la prova raccolta è decisamente contraddittoria e, comunque, non appare sufficiente a giustificare l’irrogazione di alcuna sanzione neppure nei confronti della Società, deferita per presunta responsabilità oggettiva. P.Q.M. Respinge il deferimento.
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