COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 14/34 del 22.12.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 14/34 del 22.12.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti e la memoria fatta pervenire dalla Società deferita, osserva: · il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha deferito la Società Nuova Nardò Calcio per aver concordato con l’allenatore Ranko Lazic la corresponsione dei suoi emolumenti in dieci rate mensili in violazione dell’art. 42 comma 2 del Regolamento della L.N.D. che prevede un massimo di quattro rate; · tale violazione è stata accertata in seguito alla vertenza tra il Lazic e la Nuova Nardò Calcio definita con la decisione 13.12.2003 del Collegio Arbitrale; · la Nuova Nardò Calcio ha fatto pervenire una memoria nella quale ammette la propria responsabilità attribuendola a mera disattenzione; · la violazione contestata può quindi ritenersi accertata e sanzione congrua appare quella di euro 1.000,00 di ammenda, P.Q.M. Accoglie il deferimento e commina alla Società Nuova Nardò Calcio l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
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