COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 23.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 967/249pf/EF/en del 08.01.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 23.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 967/249pf/EF/en del 08.01.2004). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti – e, in particolare, la memoria difensiva resa dall’incolpato – ascoltato il rappresentante della Procura Federale, e l’assistente del deferito, e rilevato che: Le argomentazioni svolte dall’incolpato nella memoria resa nel precedente deferimento eccedono i limiti del diritto di difesa. L’allenatore Cosco, infatti, non si limitò a contestare vibratamente la veridicità del referto reso dal commissario di campo, ma dedusse come tale in veridicità non sarebbe stata riconducibile ad un errore, ma ad un vero e proprio complotto calunniatorio, di cui il commissario di campo si sarebbe poi reso esecutore finale. La tardiva resipiscenza mostrata dal Cosco – inviando spontaneamente al commissario di campo una missiva nella quale egli confessa di aver effettivamente commesso il fatto ad esso addebitato nel precedente procedimento, e di aver poi evocato la esistenza di un doloso complotto ai suoi danni al solo fine di incrementare le proprie chances difensive – se, per un verso, costituisce atto confessorio – e, in quanto tale, sempre apprezzabile anche nel nostro ordinamento – ed idoneo (in quanto mai occorra) a riabilitare la reputazione di altri tesserati ingiustamente offesi, per altro verso, conferma e conclama, nella sua massima gravità, la funzione ed i contenuti calunniatori della attività difensiva inaccettabilmente svolta dall’incolpato all’interno di un procedimento disciplinare del nostro ordinamento, ed in gravissima violazione, dunque, dei principi di lealtà e correttezza sui quali esso si fonda. Rilevante risulta, infine – tenuto anche conto della probabile conoscenza sia della fondatezza dell’addebito originariamente mosso al proprio tesserato, che, conseguentemente, della natura calunniosa della condotta processuale da questi mantenuta – la responsabilità della Società, P.Q.M. In integrale accoglimento della richiesta di deferimento, infligge: all’allenatore Vincenzo Cosco la squalifica per tre giornate di gara; alla Società F.C. Pro Vasto la sanzione dell’ammenda di euro 800,00 (ottocento/00).
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