COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PEPE ANIELLO (dirigente accompagnatore S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1015/259pf/EF/MM del 20.01.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PEPE ANIELLO (dirigente accompagnatore S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1015/259pf/EF/MM del 20.01.2004). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · sentito il deferito; · preso atto delle richieste del rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, che ha concluso per l’affermazione delle responsabilità disciplinare del deferito e della Società con le seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei per il Pepe e l’ammenda di euro 1.000,00 per la Società S.S. Paganese; osserva. La Procura Federale ha deferito Aniello Pepe, dirigente accompagnatore della S.S. Paganese e la S.S. Paganese, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver sottoscritto il 05.10.2003 la dichiarazione presentata all’arbitro dell’incontro di calcio Paganese-Potenza con la quale attestò, contrariamente al vero, che Santosuosso Pasquale era regolarmente tesserato con la Paganese; la seconda, della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Il deferito ha ammesso anche oggi in sede di audizione l’addebito contestato chiedendo che si tenga conto nell’irrogazione della sanzione della sua buona fede nel sottoscrivere la dichiarazione perché non sarebbe stato a conoscenza, a suo dire, della squalifica inflitta dal Settore Tecnico al Santosuosso fino al 30.06.2004. Tale giustificazione non appare verosimile laddove si tenga conto che la sanzione fu inflitta dal Settore Tecnico con il C.U. n. 34 del 15.09.2003, poche settimane prima dell’incontro del 05.10.2003 e comunque il Pepe, quale dirigente accompagnatore, era tenuto ad accertarsi della regolarità dei tesserati della Paganese e, pertanto, non ricorrono motivi che giustifichino, nel caso di specie, la condotta del deferito anche in considerazione del fatto che successivamente questa Commissione ha accertato che all’epoca il Santosuosso non era neanche tesserato per la Società Paganese (vedi C.U. n. 84 del 15.01.2004); Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, la Commissione, ritenute condivisibili le conclusioni della Procura Federale in relazione all’accertata gravità dei fatti che integrano le violazioni addebitate, P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge a Pepe Aniello l’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società S.S. Paganese l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
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