COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SCHITO ANTONIO (tesserato Nuova Nardò Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1054/265pf/EF/MM del 26.01.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SCHITO ANTONIO (tesserato Nuova Nardò Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1054/265pf/EF/MM del 26.01.2004). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: con atto 26.01.2004 (prot. N. 1054/265pf/EF/MM), il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Antonio Chito, tesserato per la Nuova Nardò Calcio S.r.l., e la stessa Società di appartenenza per rispondere, rispettivamente, lo Schito, della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari consistiti nell’essersi avvicinato alla recinzione della tribuna ed essere venuto a diverbio con sostenitori del Guidonia, Società avversaria, evitando il contatto fisico solo grazie all’intervento di alcuni propri compagni di squadra che lo allontanavano e accompagnavano negli spogliatoi; la Società Nuova Nardò Calcio S.r.l., per violazione art. 2 comma 4 del C.G.S:, per responsabilità oggettiva, conseguente alla condotta illecita del proprio calciatore. All’udienza odierna, nessuno si presentava a tutela degli interessi degli incolpati, mentre era presente, per la Procura Federale, l’avv. Luigi Fischetti, il quale chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti con l’applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica per lo Schito e di euro 500,00 di ammenda per la Società Nuova Nardò Calcio S.r.l.. L’episodio contestato è stato constatato e puntualmente riportato nel rapporto del commissario di campo, documento che ha valore di prova privilegiata. Nel reclamo proposto, la Società deferita ha affermato che lo Schito ha avuto solo un diverbio privo di pericolosità, anche potenziale, dal momento che tra lo stesso e i tifosi avversari era situata una valida barriera, costituita, come scritto dallo stesso commissario di campo, dalla recinzione. Non esistevano, quindi, i requisiti essenziali, sia soggettivi che oggettivi, atti ad integrare le violazioni contestate. Concludeva, la reclamante, con la richiesta di non applicare alcuna sanzione o, in subordine, contenerla nel minimo. Questa Commissione ritiene di accogliere le richieste del rappresentante della Procura Federale sulla base delle seguenti considerazioni. E’ ben vero che tra i “contendenti” vi era una barriera che impediva il passare, in ogni caso, a vie di fatto, ma è altrettanto vero che la condotta dello Schito avrebbe potuto scatenare disordini. In sostanza, appaiono, invece, sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la integrazione delle violazioni contestate e, quindi, la richiesta di sanzioni è giustificata, P.Q.M. Accoglie il deferimento e dichiara il calciatore Antonio Schito e la Società Nuova Nardò Calcio S.r.l. responsabili delle condotte denunciate e, per l’effetto, applica a Schito Antonio, la squalifica per una giornata ed alla Società Nuova Nardò Calcio S.r.l. l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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