COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S., 27 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N. 169 DEL 21.05.2003 (nota. n. 1437.9/WP/ct/segr. del 27.01.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S., 27 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N. 169 DEL 21.05.2003 (nota. n. 1437.9/WP/ct/segr. del 27.01.2004). La Commissione Disciplinare, · Letti gli atti del deferimento in epigrafe; · Viste le conclusioni del rappresentante dei deferiti all’odierna udienza; · Rilevato che emerge in atti che la U.S. Angri, dopo aver depositato la somma di euro 31.000,00 con assegno circolare in luogo del prescritto deposito di fideiussione bancaria del medesimo importo come disposto con C.U. n. 169/2003 del Comitato Interregionale, non provvedeva a regolarizzare la propria posizione amministrativo-contabile mediante la produzione della prescritta fideiussione bancaria per 31.000,00 entro la data del 31.12.2003, così come richiesto dal Presidente del Comitato Interregionale con missiva inviata alla Società in data 09.12.2003; · Rilevato che tale condotta costituisce violazione del disposto dell’art. 27 dello Statuto Federale, 1 e 2 del C.G.S. e che di conseguenza i deferiti devono ritenersi responsabili della violazione delle suindicate norme; · Considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzioni congrue appaiono quella dell’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti della Società U.S. Angri e della inibizione a svolgere incarichi federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per giorni 15 nei confronti del Presidente della suddetta Società, P.Q.M. In accoglimento del presente deferimento dichiara la Società U.S. Angri ed il suo Presidente Salvatore Todisco responsabili delle violazioni in oggetto, ed irroga alla Società l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente la inibizione per giorni 15 (quindici).
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