COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI VITTORIO (allenatore S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1171/292pf/EF/MM del 17.02.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELOTTI VITTORIO (allenatore S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1171/292pf/EF/MM del 17.02.2004). Il Procuratore Federale, con raccomandata del 17.02.2004 – prot. 1171/292pf/EF/MM – deferiva a questa Commissione Disciplinare: · Vittorio Bellotti, allenatore della Società S.S. Paganese per violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità); · La S.S. Paganese, per responsabilità oggettiva, per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. Dagli atti ufficiali acquisiti al procedimento risulta in modo inequivocabile che l’allenatore della S.S. Paganese, Vittorio Bellotti, rivolgeva frasi ed epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e del 1° assistente, tanto da essere prudentemente allontanato dai suoi stessi dirigenti per evitare il confronto diretto con l’arbitro stesso. Risulta, inoltre, che sempre il Bellotti, alla fine della gara e nel sottopassaggio, sferrava un calcio ai glutei del n. 10 della Società ospitata, il quale non riportava danni visibili. Avverso il suddetto deferimento, Bellotti Vittorio inviava una nota difensiva, giunta fuori termine proceduralmente previsto, ma nella quale non è dato, comunque, rilevare alcun elemento idoneo a contrastare validamente quanto affermato nel rapporto del Commissario di campo che, come noto, ha forza di prova privilegiata. All’udienza odierna ha partecipato il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e la irrogazione delle seguenti sanzioni: · Bellotti Vittorio, tre mesi di squalifica; · S.S. Paganese, _ 1.000,00 di ammenda, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, accertate le responsabilità dei deferiti, accoglie le richieste della Procura Federale e applica le sanzioni: · 3 (tre) mesi di squalifica per Bellotti Vittorio; · _ 1.000,00 (mille) di ammenda per la S.S. Paganese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it