COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 13/12/2003 BRECCIAROLA – CARAMANICO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 13/12/2003 BRECCIAROLA – CARAMANICO Il Giudice Sportivo - in ordine al reclamo avanzato dalla Societa' S.S. Brecciarola Calcio avverso l'esito della gara in epigrafe, rilevato preliminarmente che la Societa' reclamante non ha provato di aver inviato i motivi di recla mo alla controparte A.C. Caramanico; - visto l'Art. 29 C.G.S.. DELIBERA a) la inammissibilita' del reclamo stesso e conferma il risultato acquisito in campo: Brecciarola 3 Caramnico 3; b) di addebitare la tassa reclamo.
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