COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 13/12/2003 BRECCIAROLA – CARAMANICO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 13/12/2003 BRECCIAROLA – CARAMANICO
Il Giudice Sportivo
- in ordine al reclamo avanzato dalla Societa' S.S. Brecciarola Calcio
avverso l'esito della gara in epigrafe, rilevato preliminarmente che
la Societa' reclamante non ha provato di aver inviato i motivi di recla
mo alla controparte A.C. Caramanico;
- visto l'Art. 29 C.G.S..
DELIBERA
a) la inammissibilita' del reclamo stesso e conferma il risultato
acquisito in campo: Brecciarola 3 Caramnico 3;
b) di addebitare la tassa reclamo.