COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEVELINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ISIDORI GIULIO PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO / MONTEVELINO DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.30 DEL 18/12/03 COM. REG. ABR)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTEVELINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ISIDORI GIULIO PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO / MONTEVELINO DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.30 DEL 18/12/03 COM. REG. ABR)
Con appello ritualmente proposto la società Montevelino ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Isidori Giulio colpito un avversario con una testata e successivamente per essersi diretto minacciosamente contro l’arbitro chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore non aveva colpito l’avversario e che, comunque, l’arbitro non aveva potuto vedere tale comportamento.
L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che aveva visto l’Isidori colpire con una testata l’avversario e che lo stesso si era diretto verso la sua persona senza, però, precisare quali fossero le sue intenzioni.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Isidori deve ritenersi eccessiva in quanto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, deve essere sanzionato solo il comportamento scorretto tenuto nei confronti dell’avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Isidori Giulio a n.3 gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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