COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCUCCI MARIO PER UNA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITELLA / ALANNO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 31 DEL 23/12/03 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCUCCI MARIO PER UNA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITELLA / ALANNO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 31 DEL 23/12/03 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la società Alanno ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per recidività in ammonizioni, chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante che nei confronti del Marcucci non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di ammonizione.
Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art.41, comma 3, CGS
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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