COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/ 1/2004 CASALI DI ASCHI – PESCASSEROLI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/ 1/2004 CASALI DI ASCHI - PESCASSEROLI
il Giudice Sportivo
- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che:
- al 19°del 1°tempo veniva espulso il calciatore Di Pirro Alessandro
(Pescasseroli) il quale, dopo avere subito un fallo da un avversario,
per reazione, colpiva quest'ultimo con un pugno sul naso, il quale do
po essere stato medicato riprendeva parte alla gara;
- al 36°del 2°tempo il calciatore Berardini Fabio (Casali d'Aschi), su
biva un fallo ad opera di un avversario cadendo per terra; rialzatosi
si scagliava contro il calciatore Tudini Alessandro (Pescasseroli) per
cui i due passavano alle vie di fatto ed in conseguenza di cio', inter
venivano altri calciatori di entrambe le squadre che si spintonavano a
vicenda. A tale rissa partecipavano anche i dirigenti Neri Francesco e
Cocuzzi Andrea, entrambi della Societa' Pescasseroli.L'intervento del
l'arbitro riportava la situazione alla normalita' e mentre lo stesso
invitava i dirigenti suddetti a raggiungere gli spogliatoi perche' al
lontanati, dopo avere preso il taccuino per i conseguenti provvedimen
ti, improvvisamente veniva colpito con un pugno tra l'orecchio e la
mandibola, sferrato dal calciatore Gallinelli Pasquale (Pescasseroli)
alzatosi di scatto dalla panchina, per cui cadeva a terra. Rialzatosi,
il direttore di gara individuava il calciatore che lo aveva colpito e
mentre si allontanava accompagnato da un dirigente locale allo spoglia
toio, faceva intervenire i Carabinieri i quali successivamente lo scor
tavano mentre lasciava il campo;
- in conseguenza del colpo ricevuto e non essendo piu' nelle condizio
ni psico-fisiche per continuare a dirigere l'incontro, al 38°del 2°tem
po ne disponeva la definitiva sospensione mentre era sul risultato di
1 a 0 a favore della Societa' Casali d'Aschi;
- considerato che la responsabilita' dell'accaduto e' da ricondursi
all'atto grave ed inconsulto di tesserati della Societa' Pescasseroli
e che va sanzionato anche il comportamento dei tesserati di entrambe
le squadre partecipanti alla rissa;
- visti gli Artt. 64N.O.I.F. e 12 Segg. C.G.S.;
DELIBERA
- di infliggere alla Societa' Pescasseroli la punizione sportiva della
perdita della gara col seguente risultato:
Casali d'Aschi 3 Pescasseroli 0;
- di infliggere al calciatore Gallinelli Pasquale (Pescasseroli), la
squalifica fino al 30/06/2007;
- di squalificare il calciatore Di Pirro Alessandro (Pescasseroli) per
3 (tre) gare;
- di squalificare i calciatori Berardini Fabio (Casali d'Aschi),Tudini
Alessandro (Pescasseroli) e Roselli Manuel (Casali d'ASCHI)per 2 (due)
gare;
- di inibire i dirigenti Neri Francesco e Cocuzzi Andrea, della Socie
ta' Pescasseroli, fino al 29/02/2004;
- di infliggere alla Societa' Pescasseroli l'ammenda di Euro 500,00 ed
alla Societa' Casali d'Aschi l'ammenda di Euro 300,00.