COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. NOTARESCO 89 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ A.S. ALTO TORTORETO, NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 COMMINATE DAL G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 27/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 18/12/03 COM. PROV. TE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA S.S. NOTARESCO 89 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S. ALTO TORTORETO, NONCHE' AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 100,00 COMMINATE DAL G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 27/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 18/12/03 COM. PROV. TE)
Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale in data 30/11/03, la Societa’ Notaresco 89 ha impugnato i provvedimenti disciplinari in epigrafe, adottati dal G.S., chiedendone l'annullamento.
L'appello è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art.37 CGS
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare inammissibile l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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